Art. 5
Soggetti beneficiari
In vigore dal 31 ago 2017
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese, con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, di cui all', lettere g) ed h), costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
d) possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.
4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a i), costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'.
5. Le imprese richiedenti il contributo sono obbligate, altresì, ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.
6. Le imprese soggette ad influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione, pena la non ammissibilità al contributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-07-14;125#art-5