Art. 10
Istruttoria delle domande e quantificazione del contributo
In vigore dal 31 ago 2017
Istruttoria delle domande e quantificazione
del contributo
1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dal provvedimento di cui all', si procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
2. L'ammissione al contributo è notificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore; in caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il contributo è quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalità di cui all'; i contributi sono erogati secondo quanto disposto dall'.
4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei treni*km.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-07-14;125#art-10