Art. 11
Termini e modalità del ribaltamento del contributo
In vigore dal 31 ago 2017
1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, sono tenuti a verificare la regolarità dell'imprese di autotrasporto di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non è ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell', comma 4, è effettuato dopo la verifica di cui al presente comma.
2. Il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario del contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità di cui all', comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-07-14;125#art-11