Art. 11

Termini e modalità del ribaltamento del contributo

In vigore dal 31 ago 2017
1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, sono tenuti a verificare la regolarità dell'imprese di autotrasporto di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non è ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell', comma 4, è effettuato dopo la verifica di cui al presente comma. 2. Il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario del contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità di cui all', comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.
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Termini e modalità del ribaltamento del contributo (Art. 11 Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo