Art. 16

Norme finali

In vigore dal 31 ago 2017
1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento è consentito alle imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocità, anche alle imprese aventi sede in Svizzera. 2. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana. 3. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto, secondo i contenuti e le modalità comunicati dal Ministero stesso. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente decreto.
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