Art. 17

Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 31 ago 2017
1. Il presente regolamento è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 luglio 2017 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3345
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Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria (Art. 17 Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo