Art. 17
Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 31 ago 2017
1. Il presente regolamento è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 luglio 2017
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3345
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-07-14;125#art-17