Art. 12

Cumulo dell'incentivo

In vigore dal 31 ago 2017
1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione complessiva non può eccedere: a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri sottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra; b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento del differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, è tenuto a verificare, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati nel comma 1.
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