Art. 1
Definizioni
In vigore dal 31 ago 2017
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l', comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;
Visto l', comma 649, della predetta legge, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l', comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari a 20 milioni di euro;
Visto l', comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata «ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad euro 823.015;
Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 recante «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n. 98 lettera b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni, ossia gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso la rotaia in quanto modalità che genera minori costi esterni rispetto ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma;
Vista la decisione C7676 del 24 novembre 2016 con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.44627 - Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario, previa notifica effettuata dal Ministero per via elettronica in data 22 giugno 2016;
Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28 marzo 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «soggetto gestore»: la Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi di scambio modale;
d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli interporti;
f) interporto: complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
g) imprese utenti di servizi ferroviari: imprese, così come definite dall'articolo 2082 del codice civile, che commissionano treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato;
h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilità dell'esecuzione del contratto;
i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un unico cliente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-07-14;125#art-1