Art. 3

Risorse finanziarie

In vigore dal 31 ago 2017
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei contributi di cui all', comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili. 2. Ai sensi dell', comma 645, della legge n. 208 del 2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato , comma 645. 3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorse derivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all', comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalità di cui all' del presente regolamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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Risorse finanziarie (Art. 3 Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo