Capo IV
Art. 15
Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero
In vigore dal 12 ago 2017
Verifiche relative agli aiuti illegali
oggetto di decisione di recupero
1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del quale nessuno può beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Deggendorf.
Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
2. La Visura Deggendorf è rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell' e deve, in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all', l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG.
3. Con il provvedimento di cui all', comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella Visura Deggendorf.
4. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui all', comma 2, che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115#art-15