Capo VI
Art. 17
Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti
In vigore dal 12 ago 2017
Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi
di utilizzo del Registro nazionale aiuti
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli , l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonché l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all' e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.
2. Con riferimento agli aiuti di cui all', l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.
3. Restano ferme le responsabilità previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
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