Capo IV

Art. 13

Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG

In vigore dal 12 ago 2017
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG è tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. 2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma 3 e la Visura Deggendorf di cui al comma 4. 3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella medesima visura è fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilità di cui all'. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti. Con il provvedimento di cui all', comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti. 4. La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero secondo quanto precisato all'. 5. In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR». 6. La responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferme restando la responsabilità del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorità responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 7. Eventuali funzionalità del Registro nazionale aiuti, ulteriori rispetto alle verifiche previste, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal presente articolo, possono essere definite con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
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