Capo VI

Art. 18

Mancato funzionamento del Registro nazionale aiuti

In vigore dal 12 ago 2017
1. Qualora il Registro nazionale aiuti non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalità di verifica degli aiuti di Stato, degli aiuti de minimis e degli aiuti SIEG vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento sul sito del registro. I provvedimenti di concessione adottati nelle more del ripristino del regolare funzionamento, in luogo del «Codice concessione RNA - COR», e i provvedimenti di erogazione adottati nel medesimo lasso temporale, in luogo della menzione della Visura Deggendorf, contengono un espresso riferimento alla comunicazione del citato Ministero e alle verifiche effettuate con le predette modalità. Con analoga pubblicazione sul sito del Registro nazionale aiuti viene data notizia del ripristino del funzionamento del registro stesso, a seguito della quale le Autorità responsabili e i Soggetti concedenti provvedono tempestivamente all'inserimento delle informazioni non trasmesse nel periodo di mancato funzionamento.
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