Capo VI

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 12 ago 2017
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformità all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell', comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 31 maggio 2017 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723
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