Capo VI
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 12 ago 2017
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformità all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell', comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 maggio 2017
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723
Storico versioni
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