Capo III
Art. 11
Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero
In vigore dal 12 ago 2017
Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero
1. Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il Soggetto concedente ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all', comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del Registro nazionale aiuti attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2. Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all', comma 2, per gli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.
3. Le informazioni di cui all', comma 3, per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero sono specificate con il provvedimento di cui all', comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse.
4. Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti ovvero i soggetti di cui all', comma 2, in relazione agli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare al Registro nazionale aiuti i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilità di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115#art-11