Capo II
Art. 6
Aiuti nei settori agricoltura e pesca
In vigore dal 12 ago 2017
1. Fatto salvo quanto previsto all', comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali.
2. Le informazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di integrazione e interoperabilità stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce le modalità per la reciproca comunicazione dei dati presenti nei diversi registri e, in particolare:
a) gli adeguamenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità tra i registri SIAN e SIPA e il Registro nazionale aiuti;
b) le procedure per la reciproca messa a disposizione delle informazioni contenute nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA.
3. Al fine di consentire l'integrazione e l'interoperabilità di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad aggiornare, ove necessario, i contenuti delle informazioni che le Autorità responsabili di aiuti nei settori agricoltura e pesca e i Soggetti concedenti i medesimi aiuti sono tenute a trasmettere ai registri SIAN e SIPA, rendendo uniformi i predetti contenuti e le modalità dei controlli operati attraverso i medesimi registri e quelli del Registro nazionale aiuti, sulla base del protocollo di comunicazione di cui al comma 2.
Storico versioni
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