Capo I

Art. 4

Accesso e conservazione delle informazioni

In vigore dal 12 ago 2017
1. Il Registro nazionale aiuti è realizzato in formato aperto secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale. 2. L'accesso alle informazioni di cui al comma 1 è assicurato senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. A tal fine il Soggetto concedente inserisce i dati nel Registro nazionale aiuti secondo modalità che tutelino il predetto diritto, sulla base di indicazioni motivate da parte del soggetto beneficiario o di altro soggetto titolare di un interesse qualificato che comprovino la sussistenza del segreto. 3. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. 4. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo