Capo II
Art. 5
Ulteriori informazioni e servizi resi disponibili dal Registro
In vigore dal 12 ago 2017
Ulteriori informazioni
e servizi resi disponibili dal Registro
1. Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione degli aiuti individuali, il Registro nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative al soggetto beneficiario attraverso l'interoperabilità con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Registro nazionale aiuti, mediante l'interoperabilità con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto di cui all', comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice identificativo dell'aiuto individuale di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-05-31;115#art-5