Capo III

Art. 12

Aiuti di Stato concessi nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea

In vigore dal 12 ago 2017
Aiuti di Stato concessi nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea 1. In coerenza con i compiti di controllo attribuiti a ciascuno Stato membro in relazione ad aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea dall' del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis e agli aiuti SIEG concessi ai predetti progetti sono registrate nel Registro nazionale aiuti solo qualora l'Autorità di gestione del programma di CTE abbia sede in Italia. 2. Gli adempimenti previsti dal presente decreto in capo all'Autorità responsabile e al Soggetto concedente sono svolti dall'Autorità di gestione del programma di CTE di cui al comma 1, che è tenuta ad effettuare la registrazione di cui agli e le verifiche di cui agli con le modalità e i termini previsti dai predetti articoli. 3. Nessun altro obbligo di registrazione ai sensi del presente decreto è previsto nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea.
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