Titolo II
Art. 14
Adozione del decreto
In vigore dal 14 mar 2014
1. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, acquisito il parere del Collegio, adotta il decreto di elargizione delle somme, di interventi di solidarietà civile, di definizione transattiva della lite, di pagamento della provvisionale, di cui all', comma 2, ovvero di rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge.
2. L'ufficio di supporto provvede, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, alla relativa attuazione, fermo restando quanto previsto dall', comma 2.
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