Titolo II
Art. 17
Riservatezza del procedimento
In vigore dal 14 mar 2014
1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 29 giugno 1994, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure. Di essi e del loro contenuto è pertanto vietata la pubblicazione.
3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il Prefetto e l'Ufficio di supporto forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2013-11-16;162#art-17