Titolo II

Art. 13

Criteri per l'eventuale rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa

In vigore dal 14 mar 2014
Criteri per l'eventuale rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa 1. La rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge è disposta sulla base degli elementi contenuti nella sentenza di cui all', comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto dall', alla gravità delle lesioni riportate dalla vittima, all'eventuale concessione delle circostanze attenuanti, alla situazione in cui è avvenuto il fatto, al comportamento posto in essere dall'imputato e, per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche a quello relativo allo svolgimento dei compiti istituzionali, con specifico riferimento al contesto, alla complessità ed alla difficoltà dell'intervento, nonché al grado di imprudenza, di imperizia e di superficialità accertati. La rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa del Fondo è disposta anche sulla base della difficoltà di recupero del credito. 2. Il Collegio formula il parere sulla rinuncia al diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, su parere conforme dell'Avvocatura Generale dello Stato.
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Criteri per l'eventuale rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa (Art. 13 Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo