Titolo II
Art. 13
Criteri per l'eventuale rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa
In vigore dal 14 mar 2014
Criteri per l'eventuale rinuncia del Fondo
al diritto di rivalsa
1. La rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge è disposta sulla base degli elementi contenuti nella sentenza di cui all', comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto dall', alla gravità delle lesioni riportate dalla vittima, all'eventuale concessione delle circostanze attenuanti, alla situazione in cui è avvenuto il fatto, al comportamento posto in essere dall'imputato e, per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche a quello relativo allo svolgimento dei compiti istituzionali, con specifico riferimento al contesto, alla complessità ed alla difficoltà dell'intervento, nonché al grado di imprudenza, di imperizia e di superficialità accertati. La rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa del Fondo è disposta anche sulla base della difficoltà di recupero del credito.
2. Il Collegio formula il parere sulla rinuncia al diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, su parere conforme dell'Avvocatura Generale dello Stato.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2013-11-16;162#art-13