Titolo II

Art. 15

Procedimento per la revoca e la riforma dei provvedimenti

In vigore dal 14 mar 2014
Procedimento per la revoca e la riforma dei provvedimenti 1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio: a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna sia stata revocata con decisione passata in giudicato; b) qualora sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso, pronunciata la sentenza definitiva nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale. 2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio, qualora, ai sensi del comma 1, sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto. 3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'Ufficio di supporto provvede ad informare il Collegio dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma. 4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'.
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