Titolo II
Art. 15
Procedimento per la revoca e la riforma dei provvedimenti
In vigore dal 14 mar 2014
Procedimento per la revoca
e la riforma dei provvedimenti
1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
b) qualora sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso, pronunciata la sentenza definitiva nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio, qualora, ai sensi del comma 1, sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'Ufficio di supporto provvede ad informare il Collegio dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2013-11-16;162#art-15