Titolo II
Art. 12
Sospensione del procedimento
In vigore dal 14 mar 2014
1. Il procedimento per l'accesso al Fondo è sospeso, per un periodo massimo di sessanta giorni, nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ovvero del provvedimento di cui all', comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ai sensi dell' del presente regolamento;
b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all';
c) qualora il Collegio, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario acquisire ulteriori elementi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2013-11-16;162#art-12