Titolo I

Art. 9

Gestione del Fondo

In vigore dal 14 mar 2014
1. Le somme che alimentano il Fondo, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge, sono iscritte sul pertinente capitolo da istituire nel programma della Missione Ordine Pubblico e Sicurezza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le somme di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente integralmente riassegnate sul capitolo di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Ai sensi dell', comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per la gestione del Fondo, non disponibili nell'ambito del medesimo Dipartimento, anche con riferimento ad eventuali donazioni o lasciti, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge, ed alla procedura di surrogazione di cui all' del presente decreto, può stipulare, con oneri a carico del Fondo e subordinatamente alla presenza delle occorrenti disponibilità sul Fondo stesso, un'apposita convenzione con la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP).
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Gestione del Fondo (Art. 9 Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo