Titolo II
Art. 10
Presentazione della domanda e termini del procedimento
In vigore dal 14 mar 2014
Presentazione della domanda
e termini del procedimento
1. La domanda per l'accesso al Fondo è presentata dopo la sentenza di condanna in primo grado e, comunque, non oltre tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente.
3. Il Prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e all'Ufficio di supporto le generalità del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui al medesimo articolo.
4. Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso al Fondo, così come stabilito dal decreto-legge e dal presente regolamento, avvalendosi anche, a tal fine, degli organi di polizia, integrando eventualmente gli atti istruttori e acquisendo, ove ritenuto necessario in ordine alla valutazione del danno alla persona, il parere di un medico dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato, esperto in medicina legale.
5. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria all'Ufficio di supporto, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.
6. La domanda dei soggetti di cui all', comma 2, è presentata direttamente al Fondo.
Storico versioni
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