Capo II
Art. 7
Autorizzazioni alle trattative contrattuali
In vigore dal 19 mar 2013
1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all' della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministero degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministero della difesa.
2. Quando la legge attribuisce al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell', commi 2 e 3, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero della difesa trasmette al Ministero degli affari esteri il proprio assenso entro venticinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui all', comma 2, della legge, senza che il Ministero degli affari esteri abbia rilasciato l'autorizzazione alle trattative o ne abbia vietato, condizionato o limitato la prosecuzione, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall', comma 11-quater, della legge, per l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, da richiedere con immediatezza in presenza di informazioni classificate.
4. Quando la legge attribuisce al Ministero della difesa, ai sensi dell', commi 4 e 5, della legge, la competenza a vietare, condizionare o limitare la prosecuzione delle trattative, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero della difesa il proprio assenso nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, l'assenso s'intende acquisito.
5. Decorso il termine di cui all', comma 4, della legge, senza che il Ministero della difesa si sia pronunciato, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall', comma 11-quater, della legge.
6. Il Ministero della difesa rilascia il nulla osta di cui all', comma 5, della legge, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all', comma 1, della legge. Decorso inutilmente tale termine, le trattative possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall', comma 11-quater, della legge.
7. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;
c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all' della legge o eventualmente all'elenco di cui all', comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;
d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;
e) quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonché loro classifica di segretezza;
f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
h) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza e il relativo livello;
i) per operazioni di cui all', comma 5, della legge, a esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;
l) estremi del bando della gara cui l'operatore intende eventualmente partecipare.
8. Tra le operazioni di cui all', comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.
9. Quando i Ministri degli affari esteri e della difesa intendono avvalersi del comitato ai sensi dell', comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.
10. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all' della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.
11. Se le variazioni di dati di cui al comma 10 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tal caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.
12. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all' della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall', comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge.
Storico versioni
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