Capo II

Art. 11

Requisiti e condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni

In vigore dal 19 mar 2013
Requisiti e condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari sono rilasciate alle imprese utilizzatrici in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro; b) certificazione, laddove prevista dalla legge; c) assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all' della legge. 2. È fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni: a) informare la controparte estera delle eventuali condizioni e limitazioni apposte dall'Autorità nazionale - UAMA, ivi comprese quelle relative all'impiego finale o all'esportazione verso Stati terzi; b) rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate; c) informare l'Autorità nazionale - UAMA delle eventuali variazioni dei destinatari intermedi e finali, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione; d) fornire, ove previsto, la documentazione di cui all', comma 1, della legge all'Autorità nazionale - UAMA e informarla dell'eventuale mancato utilizzo dell'autorizzazione rilasciata, nei termini di validità ivi indicati; e) attenersi, all'atto dell'operazione, al rispetto della tipologia dei materiali, dei destinatari, dei termini e di tutte le altre prescrizioni indicate nell'autorizzazione; f) depositare l'autorizzazione presso l'ufficio doganale competente.
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