Capo II

Art. 20

Comitato consultivo

In vigore dal 19 mar 2013
1. Il comitato consultivo definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce altresì le modalità di collegamento con l'Autorità nazionale - UAMA, cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il parere del comitato. 2. L'Autorità nazionale - UAMA verifica che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi. 3. I rappresentanti delle amministrazioni di cui all', comma 2, della legge, appartengono al personale di ruolo delle medesime amministrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2013-01-07;19#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comitato consultivo (Art. 20 Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo