Capo II

Art. 22

Lista dei materiali

In vigore dal 19 mar 2013
1. Le imprese iscritte al registro trasmettono al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese, per il tramite dell'Autorità nazionale - UAMA, la lista delle categorie dei materiali d'armamento oggetto di esportazione, trasferimento intracomunitario, trasferimento intangibile e delocalizzazione produttiva con l'indicazione dell'eventuale classifica di segretezza. 2. L'Autorità nazionale - UAMA effettua una verifica preliminare sulla lista di cui al comma 1, tenendo informato il Segretariato generale della difesa.
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Lista dei materiali (Art. 22 Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo