Titolo II
Art. 27
Disposizioni sulla posizione di comando del personale
In vigore dal 19 mar 2013
1. Ai sensi dell', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni di appartenenza dispongono la posizione di comando entro quindici giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri.
2. La posizione di comando presso l'Autorità nazionale - UAMA di ufficiali fino al grado di tenente colonnello è considerato incarico equipollente ai fini dell'avanzamento di cui all'articolo 1123, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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