Titolo II
Art. 25
Conferenze di servizi e accordi
In vigore dal 19 mar 2013
1. Quando si ravvisa l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all', comma 1, lettera c), e all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonché della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:
a) la costituzione di un sistema informativo;
b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;
c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.
3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo stesso.
4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.
5. Presso l'Autorità nazionale - UAMA, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.
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