Capo II
Art. 6
Principi generali per le trattative contrattuali
In vigore dal 19 mar 2013
1. Salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all', commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne è informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.
2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell', comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.
3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:
a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi Governi;
b) prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;
c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all', comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto del medesimo , comma 3, considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.
4. Tra le apposite intese intergovernative rientrano i «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.
Storico versioni
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