Capo I

Art. 4

Pubblicità e informazioni

In vigore dal 19 mar 2013
1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante. 2. L'Autorità nazionale - UAMA può richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.
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Pubblicità e informazioni (Art. 4 Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo