Capo I
Art. 4
Pubblicità e informazioni
In vigore dal 19 mar 2013
1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante.
2. L'Autorità nazionale - UAMA può richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.
Storico versioni
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