Capo I

Art. 5

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività

In vigore dal 19 mar 2013
1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica e segreto di Stato. 2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell' della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità e i contenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative. 3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego. 4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e in termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
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