Capo I
Art. 5
5 / 28Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività
In vigore dal 19 mar 2013
1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della Repubblica e segreto di Stato.
2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell' della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità e i contenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.
4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e in termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2013-01-07;19#art-5