Art. 4 · Pubblicità e informazioni
Capo I

Art. 4

4 / 28

Pubblicità e informazioni

In vigore dal 19 mar 2013
1. Le direttive previste dal presente regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione emanante. 2. L'Autorità nazionale - UAMA può richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, in riferimento ai principi della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2013-01-07;19#art-4