Titolo II
Art. 24
Comunicazioni tra amministrazioni
In vigore dal 19 mar 2013
1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta a iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'interno delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell', informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonché della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-quater, 10-quinquies e 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all', comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4. I dati relativi alle importazioni di cui all', comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non sono effettuate per loro conto, nonché dello sviluppo economico, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5. La domanda per l'autorizzazione di cui all', commi 2 e 3, e il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero dello sviluppo economico delle autorizzazioni rilasciate.
6. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2013-01-07;19#art-24