Capo II

Art. 18

Trasferimenti intangibili

In vigore dal 19 mar 2013
1. I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione del materiale d'armamento, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via Internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono a persone fisiche e giuridiche al di fuori del territorio nazionale, senza preventiva autorizzazione ai sensi della legge. 2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'Autorità nazionale - UAMA, secondo le modalità di cui all' della legge e secondo le direttive della medesima Autorità.
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Trasferimenti intangibili (Art. 18 Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo