Capo II

Art. 15

Nulla-osta per prestazione di servizi

In vigore dal 19 mar 2013
1. Per le operazioni di cui all', comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministero della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) denominazione e indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, all'operazione; c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa classifica di segretezza; d) valore stimato o preventivo del contratto; e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario; f) estremi dell'abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza e relativo livello; g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente. 2. Il nulla-osta del Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno trasmettono al Ministero della difesa il proprio parere nel termine di dieci giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito. 3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministero della difesa, sentiti i Ministeri degli affari esteri e dell'interno.
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Nulla-osta per prestazione di servizi (Art. 15 Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo