Capo II

Art. 12

Certificazione delle imprese

In vigore dal 19 mar 2013
1. Le imprese che intendono richiedere la certificazione ai sensi dell'articolo 10-sexies della legge devono disporre al momento della richiesta di un collegamento informatico con l'Autorità nazionale - UAMA secondo le modalità stabilite con direttive del Ministero degli affari esteri. 2. Le imprese che intendono richiedere la certificazione devono altresì avere alle proprie dipendenze, al momento della richiesta, un dirigente responsabile dell'unità competente per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento, della cui attività è personalmente responsabile. 3. In attuazione dell'articolo 10-sexies della legge, l'istanza di certificazione di cui al comma 1 è presentata all'Autorità nazionale - UAMA e deve indicare: a) gli estremi di iscrizione nel registro; b) l'indicazione dell'ufficio informatico responsabile del collegamento di cui al comma 1; c) l'indicazione del nominativo del dirigente responsabile dell'unità per i trasferimenti intracomunitari, le importazioni e le esportazioni dei materiali d'armamento di cui al comma 2; d) la descrizione dell'attività industriale svolta dall'azienda richiedente, con particolare riferimento alle attività di integrazione di sistemi o sottosistemi. All'istanza devono essere allegati: a) l'atto di nomina del dirigente di cui al comma 2; b) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni relative all'uso finale e all'esportazione dei componenti o dei prodotti ricevuti; c) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui al comma 2, a fornire, su richiesta dell'Autorità nazionale - UAMA, le informazioni relative agli utilizzatori finali o all'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti; d) la relazione sul programma interno di conformità o sul sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa, firmata dal rappresentante legale e controfirmata dal dirigente di cui al comma 2. Nella relazione sono descritte le risorse umane, tecniche e organizzative impiegate, l'organigramma della struttura preposta alla gestione delle esportazioni e dei trasferimenti intracomunitari, le procedure di controllo interno, le relative procedure di formazione del personale e tutte le altre disposizioni inerenti le esportazioni e i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento. 4. L'Autorità nazionale - UAMA effettua le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza degli assetti organizzativi e di responsabilità dell'azienda ai criteri della normativa comunitaria e ne comunica gli esiti alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri dell'Unione europea. 5. L'Autorità nazionale - UAMA richiede al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese l'assenso di cui all'articolo 10-sexies, comma 3, della legge. Il Segretariato generale della difesa comunica l'assenso nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di comunicazioni entro tale termine, l'assenso s'intende acquisito. 6. L'Autorità nazionale - UAMA, sentito il Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese con le modalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza: a) rilascia l'attestato di certificazione, che deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 10-sexies, comma 4, della legge; b) rigetta l'istanza con provvedimento motivato; c) richiede l'integrazione dell'istanza se ritiene la documentazione incompleta. La richiesta di integrazione sospende il decorso del termine. 7. Il Ministro degli affari esteri trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri l'elenco delle imprese nazionali certificate, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all' della legge. 8. Le imprese certificate e i loro fornitori hanno l'obbligo di conservare i registri dei trasferimenti e la relativa documentazione commerciale secondo le direttive emanate dal Ministero degli affari esteri. 9. È fatto comunque obbligo di comunicare attraverso il collegamento informatico di cui al comma 1 le informazioni relative alle singole spedizioni.
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