Capo II
Art. 18
18 / 28Trasferimenti intangibili
In vigore dal 19 mar 2013
1. I progetti, i disegni, le formule, il software e la tecnologia a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione del materiale d'armamento, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione via Internet ovvero attraverso altri mezzi elettronici, fax o telefono a persone fisiche e giuridiche al di fuori del territorio nazionale, senza preventiva autorizzazione ai sensi della legge.
2. L'istanza di autorizzazione è presentata all'Autorità nazionale - UAMA, secondo le modalità di cui all' della legge e secondo le direttive della medesima Autorità.
Storico versioni
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