Capo II
Art. 11
11 / 28Requisiti e condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni
In vigore dal 19 mar 2013
Requisiti e condizioni
di utilizzabilità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari sono rilasciate alle imprese utilizzatrici in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro;
b) certificazione, laddove prevista dalla legge;
c) assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all' della legge.
2. È fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni:
a) informare la controparte estera delle eventuali condizioni e limitazioni apposte dall'Autorità nazionale - UAMA, ivi comprese quelle relative all'impiego finale o all'esportazione verso Stati terzi;
b) rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate;
c) informare l'Autorità nazionale - UAMA delle eventuali variazioni dei destinatari intermedi e finali, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
d) fornire, ove previsto, la documentazione di cui all', comma 1, della legge all'Autorità nazionale - UAMA e informarla dell'eventuale mancato utilizzo dell'autorizzazione rilasciata, nei termini di validità ivi indicati;
e) attenersi, all'atto dell'operazione, al rispetto della tipologia dei materiali, dei destinatari, dei termini e di tutte le altre prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
f) depositare l'autorizzazione presso l'ufficio doganale competente.
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