Art. 7
Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata
In vigore dal 21 apr 2012
1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell', comma 2, il minore deve avere con sè la ricevuta di cui all', comma 4, nonché la patente di cui è titolare.
2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sè l'autorizzazione di cui all', nonché la patente di cui è titolare.
3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sè la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all', comma 6, l'istruttore deve avere con sè altresì il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-11-11;213#art-7