Art. 5

Autorizzazione alla guida accompagnata

In vigore dal 21 apr 2012
1. L'Ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata l'istanza ai sensi dell', comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformità alle disposizioni di cui all', comma 9, nonché della designazione degli accompagnatori resa in conformità all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati. 2. Ai fini della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all', comma 1. 3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all', comma 3. 4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all', comma 3. 5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all' ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all', comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso. 7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all', comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti. 8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1. 9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
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