Art. 8

Contrassegno

In vigore dal 21 apr 2012
1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9. 2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all', sia nelle ipotesi di cui all', comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
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