Art. 3
Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata
In vigore dal 21 apr 2012
Corso di formazione propedeutico
alla guida accompagnata
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all', comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all', comma 2, il corso di formazione è frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.
3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo è conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.
4. Il corso di formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali è rilasciato l'attestato di frequenza.
5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
Durante le lezioni sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
6. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'.
7. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida.
Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.
9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-11-11;213#art-3