Art. 1
Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata
In vigore dal 21 apr 2012
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;
Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata», autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della strada, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto articolo 115;
Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010, n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti ed alle modalità di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attività di guida accompagnata nonché alle caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;
Visti altresì gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo della competenza delle province in materia di vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attività di autoscuola, sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle attività delle autoscuole;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 1° agosto 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata
1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo.
2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:
a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall', comma 2;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
3. L'istanza di cui al comma 1 non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validità ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-11-11;213#art-1