Art. 4
Libretto delle lezioni di guida
In vigore dal 21 apr 2012
1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.
2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall', comma 9, è conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all', comma 4.
3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-11-11;213#art-4