Art. 9

Disposizioni finali

In vigore dal 21 apr 2012
1. Qualora un candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
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