Art. 8

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

In vigore dal 14 apr 2011
Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie 1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all', comma 2, dovrà prevedere due fasi: a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro; b) una seconda fase, qualora al termine della prima fase permangano esuberi, che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sarà libera di assumere le iniziative del caso.
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